Ecobonus 2021
Detrazioni fiscali per risparmio energetico 50% e 65%
Con il Decreto Legge Rilancio (17 Luglio 2020) sono state apportate grosse novità in materia di ristrutturazione edilizia e miglioramento energetico. Fino al 31 dicembre 2021 sarà possibile usufruire della detrazione fiscale fino al 110% a patto che gli interventi di riqualificazione energetica siano associati ad uno dei seguenti interventi trainanti: interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate; sostituzione degli impianti di climatizzazione; interventi antisismici sugli edifici presenti nelle zone antisismiche 1,2,3. In questi casi gli interventi agevolati dalla detrazione del 50% o 65% possono usufruire della detrazione fiscale del 110% in 5 anni. Tutti gli interventi di riqualificazione energetica, non associati ad uno degli lavori trainanti, continuano a godere della detrazione del 50% e 65%.
Le informazioni riportate in questa pagina sono indicative; Piazza Concept declina ogni responsabilità in merito alle interpretazioni delle normative in corso di validità sulle Agevolazioni Fiscali e consiglia ai propri clienti di affidarsi, per la corretta gestione della richiesta di agevolazione, al proprio commercialista o al responsabile dei lavori in caso di ristrutturazione edilizia o riqualificazione energetica.
ECOBONUS 2021
Per gli interventi di riqualificazione energetica, le agevolazioni consistono in una detrazione Irpef o Ires, e sono concesse quando si eseguono lavori mirati ad aumentare il livello di efficienza energetica degli immobili esistenti.
Ad esempio: potrà essere sostituita la caldaia a gas con una più efficiente purché in Classe Energetica non inferiore alla Classe A ed usufruire della Detrazione al 50% oppure sostituire la stessa caldaia ma corredata di un "sistema di termoregolazione evoluto" usufruendo della Detrazione al 65%. Un "sistema di termoregolazione evoluto" è quel sistema in grado di "correggere la curva climatica" di un generatore e modificarne in modo diretto il funzionamento; pertanto sono considerati validi i cronotermostati dotati di sonda climatica esterna perché agiscono direttamente sul funzionamento della caldaia (Classi V e VI); le valvole termostatiche sono considerate valide solo se installate (in un numero minimo di tre) in concomitanza alla sostituzione della caldaia e solo se "a bassa inerzia termica" (Classe VIII), negli altri casi non sono valide perché perché agiscono direttamente sui terminali di impianto.
In particolare, la detrazione del 65%, è riconosciuta in sostituzione di un vecchio dispositivo e se le spese vengono sostenute per:
- la riqualificazione energetica di edifici esistenti
- l'installazione di pannelli solari
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza (condizionatori aria-aria)
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza (chiller e minichiller aria-acqua) ed eventualmente anche i terminali di impianto (ventilconvettori) se acquistati insieme al generatore
- la sostituzione di impianti di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore ad alta efficienza (COP>2,6)
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di classe energetica A+ (caldaie già in Classe A corredate di cronotermostato evoluto e sonda esterna e/o di almeno tre valvole termostatiche), o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
- l'acquisto di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione acs e climatizzazione (sistemi WI-FI - no cellulari/tablet/PC)
La detrazione è ridotta al 50% come prima installazione di un nuovo dispositivo e per le spese relative a:
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe energetica A.
- l'acquisto per la sostituzione o per la nuova installazione di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili .
- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi
- acquisto di schermature solari
Il tetto di spesa per l'Ecobonus 2020, a prescindere dalla categoria catastale degli immobili esistenti è:
- € 100.000 per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti;
- € 60.000 per involucro edifici esistenti ad esempio interventi su pareti, finestre e infissi;
- € 60.000 per installazione di pannelli solari;
- € 30.000 per sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Cosa aspetti? Approfitta subito dell'Ecobonus
Se vuoi usufruire dell'Ecobonus 2021 presso la nostra azienda a Palermo, la procedura è molto semplice e consiste nello scaricare, stampare e firmare la documentazione che troverai in basso e inviarcela a mezzo posta all'indirizzo: Corso Tukory 179/f - Palermo. Ricorda di allegare anche copia del documento di identità e del codice fiscale, nonchè la visura catastale in caso sia il proprietario dell'immobile a giovare del bonus oppure contratto di affitto se non si è proprietari.
Per le sostituzioni di vecchi condizionatori o caldaie sarà necessario allegare anche una foto dell'etichetta presente sul dispositivo e una foto che raffiguri il posizionamento dello stesso all'interno della casa.
Poi non ti resta che recarti in negozio per scegliere il tuo prodotto, al resto pensiamo tutto noi.
Ecco alcuni prodotti imperdibili
Ecco alcuni dei prodotti acquistabili accedendo facilmente all'Ecobonus.
Condizionatore monosplit con inverter da 9000 Mitsubishi linea Smart HR 25
MitsubishiFerramenta
Colorificio
Elettricità
Idraulica
Materiali per edilizia
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Piazza, grazie all'esperienza maturata nella selezione dei prodotti, è in grado di proporre materiali di ottima qualità a prezzi competitivi ed è in partnership con brand prestigiosi nell'ambito dell'edilizia, ferramenta, colori, idraulica, elettricità, che garantiscono un'ampia scelta.
